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Aperture di credito in conto corrente
L'apertura di credito bancario è disciplinata in Italia dagli artt. 1842 e
seguenti del Codice civile ed è definito come "il contratto col quale la banca
si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di denaro per un
dato periodo di tempo o a tempo indeterminato".
L'accreditato può utilizzare la disponibilità di denaro posta a suo favore dalla
banca secondo le sue esigenze, con prelievi unici o frazionati nel tempo,
ripristinando la provvista con successivi versamenti (art. 1843).
Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede
della banca dove è costituito il rapporto.
La banca ha la facoltà di farsi garantire dall'accreditato la somme di denaro
messa a sua disposizione e ciò può avvenire sia con una garanzia reale che con
una garanzia personale. L'art. 1844 prevede che, "se per l'apertura di credito è
data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del
rapporto per il solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della
banca.
Se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un supplemento di
garanzia o la sostituzione del garante. Se l'accreditato non ottempera alla
richiesta, la banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore
della garanzia o recedere dal contratto".
Secondo tale disciplina, la banca ha quindi la facoltà, in caso di garanzia
divenuta insufficiente, di chiedere all'accreditato sia la reintegrazione della
garanzia fino ad un importo ritenuto idoneo, sia di ridurre il credito concesso
nella stessa misura della diminuzione della garanzia, o, infine, di recedere dal
contratto.
Infine si segnala l'art. 1845 c.c. che regolamenta tutte le varie ipotesi di
recesso dal contratto diverse da quella appena richiamata.
Invero la banca, salvo patto contrario contrattualmente stabilito, non può
recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta
causa.
Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito che quindi viene
congelato alla situazione esistente a tale data. Inoltre la banca deve concedere
all'accreditato un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle
somme utilizzate e dei relativi accessori, ovvero interessi, spese e tutto ciò
che è previsto nel contratto.
Se l'apertura di credito è stata stipulata a tempo indeterminato, ciascuna delle
parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal
contratto o, in mancanza di previsione contrattuale, dagli usi o in quello di
quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.